FACCIAMO CHIAREZZA SUL LAVORO DEL MEDIATORE Art. 1755 C.C.
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare (1) è concluso per effetto del suo intervento (2).
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti (3), in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Note
(1) L’affare si identifica con ogni operazione economica di contenuto patrimoniale frutto dell’accordo di due o più parti, che si conclude con il sorgere di obbligazioni. Pertanto, è tale, ad esempio, anche un contratto preliminare (1351 c.c.).
(2) Le parti messe in contatto dal mediatore sono libere di concludere o meno la stipula. Se, però, la concludono egli ha diritto al compenso se il suo intervento è stato rilevante e tale concetto deve essere inteso in senso lato. Infatti, non è necessario che l’opera del mediatore incida sulla conclusione del contratto in sé, ma è sufficiente che si inserisca in tale processo causale, anche solo in un momento anteriore. Tuttavia, non ha rilevanza una mediazione indiretta, ad esempio perché il mediatore notizia altri dell’affare ed è questi a mettere in comunicazione le parti.
(3) La misura della provvigione è determinata sul volume dell’affare concluso. Tuttavia, le parti possono accordarsi nel senso che essa sia dovuta anche se non si è giunti alla stipula, quindi per la sola attività prodromica. Ai sensi della norma, inoltre, essa grava su entrambe le parti.
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Contratto a canone libero: E’ caratterizzato da un’ampia autonomia relativa all’importo del canone ma con il vincolo della durata minima di quattro anni e col rinnovo automatico di altri quattro. Alla scadenza dei primi quattro anni il conduttore può dare disdetta del contratto solo per i motivi previsti dalla legge come ad esempio vendita dell’immobile, utilizzo dell’immobile per se o per i familiari, ecc;
Contratto transitorio: Non deve essere inferiore ad un mese e tassativamente non deve essere superiore ai 18 mesi. In questo tipo di contratto deve essere specificata l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore con una documentazione da allegare al contratto. Qualora questo non accada la durata del contratto transitorio verrà sostituita da quella prevista per il canone libero;
Contratto agevolato: è caratterizzato dal vincolo relativo all’importo del canone, i cui parametri si trovano nelle tabelle realizzate sulla base degli accordi territoriale tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e quelle degli inquilini. La durata del contratto è di tre anni e senza disdetta da parte del locatore o del conduttore si rinnova automaticamente per altri due anni.
NOVITÀ PER I CONTRATTI AGEVOLATI
Dal primo marzo 2018 per ottenere lo sconto fiscale sulla cedolare secca da applicare al canone concordato è indispensabile l’asseverazione dei sindacati dei proprietari e degli inquilini. Dopo un anno di dubbi e perplessità, a sciogliere il dilemma è stato il Ministero delle Infrastrutture in risposta a una richiesta di chiarimenti da parte di Confabitare.
Prima della registrazione all’agenzia delle entrate pertanto i proprietari devono recarsi nella sede dell’UPPI o del Sunia per far apporre sul contratto l’apposito timbro.
Le sedi UPPI
Le sedi SUNIA.